Diritto del lavoro
Studia quella parte dell'ordinamento che ha ad oggetto il lavoro umano, definibile come attività diretta ad un risultato produttivo o che "concorra al progresso materiale o spirituale della società" (art. 4² Cost.)
Riguarda essenzialmente il lavoro subordinato, svolto da un soggetto "alle dipendenze e sotto la direzione" di un altro soggetto obbligato alla controprestazione retributiva
(art. 2094 C.c.)
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il lavoratore subordinato come soggetto debole sul piano contrattuale, in quanto privo di redditi diversi dalla retribuzione; anche diffusa disoccupazione
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ha l'assoluta necessità di ottenere e conservare un'occupazione
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c'è concorrenza; è perciò indotto ad accettare condizioni contrattuali al limite della sopravivenza e a subire arbitrari aggravamenti del vincolo di subordinazione
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che comporta l'esercizio di poteri privati da parte del datore di lavoro e, quindi, l'assoggettamento funzionale di una persona ad un'altra
1)Nasce abbandonando il mito liberistico dell'eguaglianza formale dei contraenti e prendendo atto della disuguaglianza sostanziale delle parti che impone interventi correttivi esterni a tutela del più debole (art.3² Cost.)
Gli interventi si possono raggruppare in 3 grandi aree , corrispondenti alla tripartizione della materia:
1)Diritto del lavoro in senso stretto: norme che disciplinano direttamente il rapporto di lavoro, fissando a tutela del lavoratore minimi inderogabili di trattamento
2)Diritto sindacale: riguarda il fenomeno delle coalizioni professionali e della loro attività, comprendendo norme statuali e regole autonomamente prodotte dalle parti sociali. Protezione del singolo meno immediata, mediante una serie di norme strumentali sulla libertà e attività sindacale e sullo sciopero, in vista di contratti collettivi.
3)Diritto della previdenza sociale: riguarda l'intervento pubblico a favore dei lavoratori in condizioni di bisogno per il verificarsi di eventi pregiudizievoli quali l'infortunio, la malattia, l'invalidità, la vecchiaia e la disoccupazione involontaria (art. 38, c. 2 e 4 Cost.)
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Questa complessa normativa (anche previdenza privata) rientra nel diritto del lavoro fino a quando le prestazioni siano riservate ai soli lavoratori ed il finanziamento del sistema avvenga in prevalenza mediante una contribuzione collegata al rapporto di lavoro.
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se i beneficiari delle prestazioni sono tutti i cittadini bisognosi ed il finanziamento avviene mediante il generale prelievo fiscale → sistema di assistenza o sicurezza sociale (art. 38¹ Cost.)
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