La necessità del lavoratore di avere più tempo a disposizione per dedicarsi alla famiglia e ad altre incombenze, unita all'esigenza sociale di creare nuove forme di lavoro dirette a facilitare l'ingresso dei giovani e la possibilità di incentivare al riguardo il datore di lavoro, ha portato all'emanazione del D.Lgs. 61/2000 , in attuazione della direttiva 97/81CE , modificato e corretto dal D.Lgs. 100/2001 .
Ai sensi dell' art. 1 co. 2 D.Lgs. 61/2000 per lavoro a tempo parziale, si intende il rapporto di lavoro subordinato caratterizzato da un orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, che risulti comunque inferiore rispetto all'orario di lavoro a tempo pieno .
Quest'ultimo corrisponde all'orario normale di lavoro fissato dall' art. 3 co. 1 D.Lgs. 66/2003 in 40 ore settimanali o all'eventuale minor orario fissato dai contratti collettivi. Il minor orario di lavoro può essere distribuito nell'arco temporale stabilito dalle parti secondo uno dei seguenti modelli previsti dalla legge:
- Nel part-time di tipo orizzontale la riduzione dell'orario avviene in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
- Nel part-time di tipo verticale l'attività lavorativa avviene a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati della settimana, del mese o dell'anno;
- Nel part-time misto si ha una combinazione delle due precedenti tipologie.
Continua »
La famiglia guarda il video »