La collaborazione nell'attività produttiva che si realizza attraverso forme di lavoro autonomo caratterizzate dalla natura prevalentemente personale della prestazione, dalla continuatività e dalla coordinazione è stata tradizionalmente inquadrata dalla dottrina e dalla giurisprudenza nella c.d. parasubordinazione. I lavoratori parasubordinati sono caratterizzati dal fatto di trovarsi, rispetto ai committenti in una condizione di dipendenza socio-economica analoga a quella dei lavoratori subordinati. Per tale motivo, nell'ottica di fornire ai lavoratori parasubordinati una tutela minimale, il legislatore ha esteso ad essi alcuni istituti propri del lavoro subordinato, primo tra i quali il processo del lavoro. La n. 533/73 (riforma del processo del lavoro) ha esteso la disciplina delle controversie individuali di lavoro anche ai " rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato " (art. 409 c.p.c).
Gli elementi essenziali del lavoro parasubordinato previsti dall'art. 409 c.p.c. sono, pertanto, la continuità della prestazione , nonché la natura coordinata e prevalentemente personale di essa.
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