1) PRECEDENTI: I PRINCIPI SOCIALI DEL TRATTATO CECA
Le motivazioni fondamentali dei trattati comunitari sono economiche e riguardano solo indirettamente le problematiche del lavoro. Le preoccupazioni sociali sono secondarie rispetto a quella centrale di promuovere un grande mercato unificato, fondato sulla concorrenza. Questo perché era radicata la fiducia nelle capacità spontanee del mercato di promuovere anche il miglioramento dei sistemi sociali. (art.117 Trattato di Roma).
Questa impostazione era già presente nel Trattato di Parigi (1951), che costituisce il primo mercato unificato, quello Ceca, nei settori del carbone e dell’acciaio. Sul piano dei principi il Trattato Ceca si pone degli obiettivi di rilievo sociale:
1. (artt 2-3) “ incremento dell’occupazione e miglioramento del tenore di vita negli stati membri”. Alle autorità della Ceca viene attribuito il compito di promuovere il “miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d’opera” in tutte le industrie del settore. Tali enunciazioni non sono supportate da elementi normativi e il Trattato esclude ogni competenza sopranazionale in materia sociale. Gli interventi di natura sociale riguardano la riconversione professionale, il riadattamento dei lavoratori investiti dalle crisi aziendali, e dalle ristrutturazioni conseguenti alla creazione del mercato unico.
2. un altro principio del trattato di Parigi è quello del libero accesso alle occupazioni nei due settori senza discriminazioni di nazionalità per i lavoratori in possesso di una qualifica professionale.
2)PRINCIPI DEL TRATTATO DI ROMA (1957)
Anche nel Trattato istitutivo della Cee la dimensione sociale è secondaria alle questioni economiche: (art. 117) “gli Stati membri promuovono il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della manodopera” ma si aggiunge che tale miglioramento discenderà in primo luogo dal funzionamento del mercato comune che favorirà l’armonizzazione dei sistemi sociali. Nel caso in cui l’automatismo di mercato non funzionasse, l’azione della Comunità comporta il ravvicinamento delle legislazioni nazionali, nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune.
Le norme sociali sono disperse nelle varie parti del Trattato:
artt. 48-51 (libera circolazione dei Lavoratori), art. 100 (avvicinamento delle normative nazionali); artt. 117-122 (disposizioni sociali in senso proprio); artt. 123-
127 (Fondo sociale europeo); 128 (formazione professionale); 193-198 (Comitato Economico e sociale).
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