I contratti a causa formativa
I recenti interventi normativi cercano di correlare le politiche del lavoro al sistema della formazione professionale dei lavoratori e dei giovani in particolare. Dal punto di vista delle tipologie contrattuali, il contratto di apprendistato e il contratto di formazione e lavoro hanno per molto tempo rappresentato i due modelli negoziali individuati da Legislatore per delineare un percorso professionale per valorizzare la risorsa umana.
La materia è stata completamente ridisegnata per il solo settore privato dal d.lgs. 276/2003. questi due modelli sono stati usati in modo improprio allo scopo di ridurre i costi del lavoro e ottenere incentivi economici. Il quadro normativo di incentivazione del contratto di formazione e lavoro era risultato oltre che parzialmente sovrapponibile al contratto di apprendistato anche incompatibile con il diritto comunitario della concorrenza.
L'assetto attuale prevede la netta separazione dei 2 istituti:
Contratto di inserimento : realizza una preparazione professionale per l'impiego produttivo in azienda, obiettivo: inserimento\reinserimento nel mercato del lavoro di particolari categorie di persone.
Contratto di apprendistato : realizza una preparazione professionale per il mercato.
Il contratto di inserimento
Il vecchio contratto di formazione e lavoro d'ora in avanti continuerà ad essere utilizzabile solo nelle pubbliche amministrazioni, poiché per il resto del mondo del lavoro esso è stato sostituito dal contratto di inserimento (artt.54-59 del D.lgs.276/03). Si tratta di un contratto destinato a inserire o reinserire un'occupazione, mediante un progetto individuale, specifiche categorie di persone collocabili nell'area dello svantaggio sociale.
Ai contratti di inserimento si applicano, se compatibili, le disposizioni sul lavoro a termine subordinato (senza la necessità di esigenze produttive, organizzative, tecniche e sostitutive).
Continua »