Nonostante la mediazione familiare sia diffusa in Italia dagli anni ’80, più per geminazione di attività esistenti (es. consultorio familiare) che per mutuazione da esperienze straniere, manca a tutt’oggi una disciplina e un’univocità di pensiero sulla definizione, sulle modalità, sui limiti, sulla figura professionale del mediatore familiare. Si può tentare di dissolvere alcune ombre partendo da una rilettura sistematica ed evolutiva del nostro codice civile. Le principali innovazioni normative del codice del 1942 rispetto al codice previgente del 1865 furono: la centralità della persona e non più della proprietà (basti pensare alla struttura stessa del codice civile e alla tutela dei diritti della personalità), il fenomeno associativo, l'autonomia privata in genere (di cui l'autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c. è solo una delle manifestazioni), la centralità della famiglia (in cui si ebbe un timido miglioramento per "spirito di compromesso" della tutela della donna e dei figli nati fuori del matrimonio). Questi elementi, insieme ai doveri di correttezza e buona fede, alla composizione dei conflitti d’interesse, all'equità, senza dimenticare i principi costituzionali, fanno parte di quei principi generali dell'ordinamento giuridico (art. 12 Preleggi) la cui indicazione costituì un'altra novità dell'allora nuovo codice civile. I suddetti principi non debbono ispirare solo l'interpretazione, ma ogni attività giuridica essendo principi fondamentali che assicurano l'intima coerenza dell'ordinamento complessivamente considerato. Orbene la mediazione familiare, pur non essendo disciplinata nel codice civile, si armonizza con i principi che reggono il nostro sistema di diritto privato come configurato dal codice del 1942, a cominciare dalla centralità della persona. Si tratta di un servizio d’aiuto alla persona che ridimensionando la conflittualità tra le parti, esacerbata invece nel sistema giudiziario, mira alla valorizzazione dei diritti soggettivi nel gruppo familiare, come discende dall’interpretazione dell’art.2 Costituzione. L'attività mediativa dà impulso al fenomeno associativo, infatti, la prima forma organizzata di mediazione familiare si è avuta grazie all'associazione GeA (Genitori Ancora) a Milano. È certamente un aspetto dell'autonomia privata nel diritto di famiglia, autonomia che dopo tante querelles è riconosciuta a pieno titolo (anche perché trova conferma nella Costituzione) e non deve confondersi con l'autonomia negoziale che ne è una species. Inoltre essa, proprio per la sua natura, concorre a realizzare, o per lo meno a recuperare, la centralità della famiglia e per le sue modalità di svolgimento si basa sui principi tipici dei rapporti privati (non solo quelli patrimoniali) quali correttezza, composizione dei conflitti, equità. Oltre a ciò la mediazione familiare risulta uniformarsi ancor di più ai principi della riforma del diritto di famiglia, legge 19 maggio 1975 n. 151, con la quale si è avuta la costituzionalizzaz Continua »