La proprietà è la forma di appartenenza più piena tra i diritti reali.
Diritti reali di godimento → enfiteusi – superficie – usufrutto – uso – abitazione
Diritti reali di garanzia → ipoteca in materia di immobili
pegno in materia di mobili
I diritti reali sono assoluti quindi, possono essere fatti valere nei confronti di chiunque.
I diritti reali limitati (usufrutto – ipoteca …) possono essere fatti valere solo nei confronti di chi ha costituito tali diritti ma, verso chiunque acquisti in seguito la proprietà di un bene caricato da uno o più diritti reali limitati. I diritti reali sono tipici → non è possibile crearne di nuovi non specificamente previsti dal legislatore.
Articolo 42 della Costituzione
→ la proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo stato, a enti o a privati. La Costituzione non privilegia quindi l'una dall'altra ma le mette entrambe sullo stesso piano.
→ la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che, ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti per assicurarne la funzione sociale e renderla accessibile a tutti. La proprietà privata non può essere esercitata in modo arbitrario e ingiusto ma, in corrispondenza a quella che è la sua funzione sociale. Il diritto di proprietà è riconosciuto ma, allo stesso tempo viene fatto divieto al cittadino di esercitarlo per finalità o scopi puramente individualistici o comunque in contrasto con le esigente dell'interesse pubblico.
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