Convenzione sul diritto dei trattati Convenzione sul diritto dei trattatiVienna, 23 maggio 1969. Gli Stati parti alla presente Convenzione, Considerando il ruolo fondamentale dei trattati nella storia delle relazioni internazionali, Riconoscendo l'importanza sempre maggiore dei trattati come fonte del diritto internazionale e come mezzo per sviluppare la cooperazione pacifica delle nazioni, indipendentemente dai loro regimi costituzionali e sociali, Constatando che i principi del libero consenso e della buona fede e la regola pacta sunt servanda sono universalmente riconosciuti, Affermando che le controversie riguardanti i trattati devono, come tutte le altre controversie internazionali, essere risolte attraverso mezzi pacifici e in conformità ai principi della giustizia e del diritto internazionale, Ricordando la risoluzione dei popoli delle Nazioni Unite di creare le condizioni necessarie per il mantenimento della giustizia e del rispetto degli obblighi nati dai trattati, Consapevoli dei principi di diritto internazionale incorporati nella Carta delle Nazioni Unite, come i principi riguardanti l'eguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto di disporre di loro stessi, l'eguaglianza sovrana e l'indipendenza di tutti gli Stati, la non ingerenza negli affari interni degli Stati, la proibizione della minaccia o dell'impiego della forza e il rispetto universale e effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, Convinti che la codificazione e lo sviluppo progressivo del diritto dei trattati realizzati nella presente Convenzione serviranno i fini delle Nazioni Unite enunciati nella Carta, che sono quelli del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, dello sviluppo fra le nazioni di relazioni amichevoli e della realizzazione della cooperazione internazionale, Affermando che le regole del diritto internazionale consuetudinario continueranno a regolare le questioni non disciplinate dalle disposizioni della presente Convenzione, Hanno convenuto quanto segue: PARTE I INTRODUZIONE Articolo 1 Sfera di applicazione della presente Convenzione La presente Convenzione si applica ai trattati fra Stati. Articolo 2 Termini impiegati Ai fini della presente Convenzione: a) l'espressione "trattato" significa un accordo internazionale concluso in forma scritta fra Stati e disciplinato dal diritto internazionale, contenuto sia in un unico strumento sia in due o più strumenti connessi, e quale che sia la sua particolare denominazione; b) le espressioni "ratifica", "accettazione", "approvazione", e "adesione" significano, in ogni caso, l'atto internazionale così chiamato attraverso il quale uno Stato stabilisce sul piano internazionale il suo consenso a essere vincolato dal trattato; c) l'espressione "pieni poteri" indica un documento emesso dall'autorità competente di uno Stato e che designa una o più persone a rappresentare lo Stato per la negoziazione, l'adozione o l'autenticazione del testo di un trattato, per esprim Continua »
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