1.1. L’accordo nel sistema delle fonti del diritto internazionale Accordo: Negli ordinamenti interni: è un’apposita disposizione permette ai soggetti di vincolarsi reciprocamente per mantenere determinati comportamenti il cui adempimento può essere preteso mediante il ricorso ai sistemi di garanzia. Nell’ordinamento internazionale: è la regola generale pacta sunt servanda costituisce il fondamento dell’accordo come fonte di norme particolari, dette pattizie o convenzionali, che vincolano le Parti contraenti. L’accordo, o il trattato, è l’incontro della volontà di 2 o più stati o di altri soggetti, dell’ordinamento internazionale, che consentono di assumere obblighi e diritti reciproci regolati dal diritto internazionale in relazione ad una determinata materia. Manca nell’ordinamento internazionale una procedura di applicazione generale che garantisca tale adempimento e le sanzioni in caso di violazione. 1.2. La libertà degli Stati nel determinare il contenuto dei trattati e suoi limiti - libertà nella materia oggetto del trattato e della natura delle norme contenute: cooperazione in materia commerciale e navigazione, condizioni dei rispettivi cittadini al rispetto dei diritti umani… Continua »
L'Origine delle Nazioni Unite e il ... guarda il video »