Divieto Della Forza Armata - Appunti di Diritto Internazionale gratis Studenti.it
Controllo utente in corso...

Note schematiche con trattazione del divieto dell'uso della forza armata in diritto internazionale (2 pagine formato doc)

VOTO: stellastellastellastellastella Appunto inviato da liberadipensare

DIVIETO DELLA FORZA ARMATA

-Nel diritto internazionale classico,prima della Carta delle Nazioni Unite,l'uso della forza per la risoluzione delle controversie internazionali era assolutamente lecito e regolato dallo ius in bello.

- Art.2 par.4 Carta delle Nazioni Unite :i membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza,sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualunque stato,sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite

-La Carta delle Nazioni Unite vieta:

-la minaccia o l'uso della forza armata(la minaccia può essere anche implicita)

-l'uso della forza economica

-l'acquisto di un territorio mediante minaccia o uso di forza armata e conseguente obbligo della comunità internazionale a non riconoscere la relativa occupazione

-l'uso della forza in funzione preventiva

-l'uso della forza contro un'aggressione armata indiretta,ovvero contro uno Stato che ha prestato semplice assistenza allo Stato aggressore

-il ricorso a rappresaglie armate.

-La Carta delle Nazioni Unite autorizza il Consiglio di Sicurezza ad adottare misure coercitive,anche belliche,se necessarie per il mantenimento della pace.Al Consiglio di sicurezza spetta la responsabilità per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.Esso può adottare:

- misure di accertamento :il Consiglio di Sicurezza accerta l'esistenza di una minaccia alla pace,di una violazione della pace,o di un atto di aggressione,e fa raccomandazioni e decide quali misure debbano essere prese per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza.

- misure provvisorie :il Consiglio,accertata la sussistenza di tali situazioni,può invitare le parti interessate ad ottemperare a quelle misure provvisorie che esso consideri necessarie o desiderabili. Hanno fini preventivi,per scongiurare l'aggravamento della controversia. Non la derimono,semplicemente la rendono stazionaria.

Continua »

vedi tutti gli appunti di diritto-internazionale »
Carica un appunto Home Appunti
Pagina eseguita in 0.016998052597 secondi