Abuso d'ufficio: 323 c.p.
Prima: insieme al peculato x distrazione e all'interesse privato in atti d'ufficio, l'abuso d'ufficio puniva solo il p.u. Che, abusando dei proprio poteri, x recare ad altri un danno o procurar gli un vantaggio,commettesse qualsiasi fatto non previsto come reato dalla legge --> norma che intendeva moralizzare gli agenti pubblici, ma che era troppo indeterminata, punendo qualunque comportamento che non costituisse altro reato.
L.86/1990: obiettivi generali della riforma: arricchire la tipizzazione legisl, rendendola più rispettosa del p.di tassatività e offensività e delimitare più chiaramente l'ambito di intervento del g.Penale. Rispetto all'abuso d'ufficio,la riforma elimina gli altri due suddetti reati e modifica il 323, punendo il p.u. o l'i.p.s. Che, al fine di procurare a sè o ad altri un un giusto vantaggio(anche non patrimoniale) o x arrecare ad altri un danno ingiusto, abusasse del suo ufficio quando il fatto non costituisse un più grave reato--> migliore, ma insoddisfacente, xke incentrata sul generico "abuso" e sulle mere finalità sogg, con il rischio di iniziative giudiz arbitrarie x gli operatori pubbl, rallentando, così, l'azione amm. In sede di riforma si è discusso se inserire o meno il requisito della illegittimità dell'atto, ma alla fine non si è inserito sia xke sarebbe stato quasi inutile, visto che di solito l'atto è viziato, sia xke si sarebbero tenute fuori condotte in cui l'atto è legittimo,ma c'é una sovrapposizione di interessi(è un requisito introdotto nel 97). Inoltre il progetto Violante l'aveva configurato come reato di eventi, ma si obiettó che così si sarebbe punito anche il dolo eventuale, allargando troppo la tutela penale;dunque si inserì un dolo specifico.
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