Analisi della struttura del reato

Appunti universitari sulla concezione bipartita e tripartita (12 pagine formato docx)

Appunto di nausicaa5675
Completiamo i dati relativi all’analisi della struttura del reato.
Abbiamo detto che l’analisi del reato si è evoluta nel nostro Paese a partire dalla metà dell’800, e nasce ad opera della scuola classica di diritto penale. Mira ad individuare elementi comuni a tutte le tipologie delittuose che poi andremo ad studiare. Secondo l’orientamento classico italiano ancora largamente recepito nella manualistica, il reato si può scomporre in due elementi fondamentali: 
1.Fatto tipico (Elemento oggettivo); 
2.Colpevolezza (Elemento soggettivo); 
In ciò la dottrina classica ha recepito l’insegnamento di Francesco Carrara che individuava appunto nel reato:


una forza fisica corrispondente all’elemento oggettivo; 
una forza morale corrispondente all’elemento psicologico; 
Abbiamo però detto che dal punto di vista sistematico/classificatorio, e secondo molti aspetti anche dogmatico, la concezione bipartita è stata superata dalla concezione tripartita del reato, cui infatti eloquentemente aderiscono gli autori del vostro secondo libro di testo (il Fiandaca – Musco).
Secondo la concezione tripartita il reato è un fatto umano: tipico, antigiuridico e colpevole; l’elemento di novità rispetto alla concezione bipartita è l’antigiuridicità la cui collocazione sistematica non è del tutto lineare. Secondo la concezione tripartita del reato quindi, l’elemento oggettivo del fatto si scinde nei due giudizi di tipicità e antigiuridicità.
In un’ottica del genere la corrispondenza tra fatto concreto e fattispecie astratta di reato è solo un indice della sua rilevanza penale  perché in seconda istanza il giudice dovrà verificare se il fatto commesso non sia stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione.


Peraltro, sviluppo recentissimo dell’analisi del reato è quello che sfocia addirittura nella concezione quadripartita dell’illecito il reato sarebbe un fatto umano: tipico, antigiuridico, colpevole e finanche punibile. Laddove l’elemento della punibilità racchiuderebbe in se l’analisi di tutte le cause di estinzione  e di esclusione della punibilità del fatto (di un fatto per altro illecito nei suoi elementi costitutivi).