Siamo giunti all’ultima parte del ns. corso, che ci vedrà impegnati sui duplici versanti del reato circostanziato e delle forme di manifestazione del reato.
REATO DI ABUSO DI UFFICIO (Clicca qui >>)
Peraltro in tutti i manuali anche il reato circostanziato viene incluso tra le forme di manifestazione del reato, attribuendo a questa espressione un significato in realtà molto ampio e generico che non ricomprende la realtà. Non rende giustizia alla realtà politico-criminale del fenomeno delle forme di manifestazione del reato. Se intendiamo, come forme di manifestazione del reato, tutte le forme del reato diverse da quello doloso, dobbiamo includere anche le circostanze.
REATO MILITARE (Clicca qui >>)
Ma c’è una differenza enorme tra il reato circostanziato e il delitto tentato, il reato commissivo mediante omissione e anche la compartecipazione criminosa. Quando parliamo di reato circostanziato facciamo riferimento a una tipologia di reato a cui si aggiungono, in funzione aggravante o attenuante, elementi accidentali di fattispecie. Quindi abbiamo una tipicità che è addirittura più dettagliata rispetto a quella della fattispecie base.
REATO COMMISSIVO DOLOSO (Clicca qui >>)
Il fenomeno forme di manifestazione del reato è invece contraddistinto da un’incriminazione in secondo grado di condotte che addirittura sono originariamente atipiche. In sostanza le circostanze sono l’antitesi delle forme di manifestazione del reato. Qui abbiamo a che fare con una tipicità iper dettagliata. Nelle forme di manifestazione del reato analizzeremo invece il problema dei limiti entro cui il legislatore può consentire deficit di tipicità per il tramite di clausole generali d’incriminazione suppletiva.
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