Il sistema risarcitorio del danno alla persona è un “sistema bipolare”, costituito dl danno patrimoniale ex art. 2043 c.c., e dal danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.. Con riferimento a quest’ultimo, nel corso degli ultimi anni, la giurisprudenza di legittimità, esercitando la sua funzione nomofilattica, è intervenuta, in modo deciso e decisivo, con le due c.d. “sentenze gemelle”, n. 8827 e n. 8828 del 31/05/2003. Nelle citate pronunce, la Corte ha, innanzitutto, ampliato la portata del danno non patrimoniale, che fino ad allora veniva identificato con il solo “danno morale”, in quanto unica ipotesi tipica positivamente prevista (art. 185 c.p.). Sul punto, infatti, il Collegio ha precisato che il danno morale, da intendersi come “il patema d’animo o la sofferenza psichica di carattere interiore” conseguenza di un fatto ingiusto, è solo un aspetto del danno non patrimoniale, in quanto il danno non patrimoniale comprende in sé ogni ipotesi in cui viene leso un valore inerente la persona. Nelle c.d. sentenze gemelle, la corte di legittimità ha dettato, inoltre, un altro principio che ha rivoluzionato il sistema di risarcimento del danno alla persona, e che ha, poi, trovato conferma in numerosissime sentenze successive (Cass. 21/10/2005 n. 20355; Cass. 20/10/2005 n. 10323; Cass. 19/10/2005 n. 20205; Cass. 15/01/2005 n. 729). La Corte ha svincolato il riconoscimento del danno non patrimoniale alla commissione di un reato. Ne deriva, pertanto, che qualunque fatto illecito, anche se non integrante un reato, è potenzialmente produttivo di un danno non patrimoniale risarcibile. Il contenuto del danno non patrimoniale viene, quindi, ampliato fino a comprendere oltre al danno morale anche il danno biologico, quale lesione del bene salute. Il danno biologico, a differenza del danno morale, che si sostanzia nel momentaneo, tendenzialmente transeunte, turbamento psicologico del soggetto offeso, comprende qualsiasi violazione alla integrità fisica e/ o psichica delle persone, che ne modifichi in senso peggiorativo il modo di essere. Il danno biologico si manifesta esteriormente ed è, quindi, obiettivamente riscontrabile. Sia la giurisprudenza che la dottrina hanno, però, negli anni, ravvisato l’esistenza di “situazioni soggettive negative di carattere psico-fisico non riconducibili nè al danno morale soggettivo, né al danno biologico” (Cass. 13546/2006). Si tratta di reazioni di vario genere e di varia natura, conseguenti al verificarsi del fatto dannoso, che, per prima la dottrina ha enucleato, dando vita ad una terza tipologia di danno non patrimoniale, il c.d. “danno esistenziale”. Sul contenuto del “danno esistenziale”, che può essere genericamente definito come la modificazione peggiorativa del tipo di vita condotto dalla vittima precedentemente, gli autori si sono divisi, dando vita a due correnti contrapposte. Secondo la scuola di Cendon e Ziviz, la categoria del danno esistenziale ricomprende in sé tutti gli aspetti essenzial Continua »