La dottrina ha rintracciato, oltre agli elementi negativi di un fatto, anche altre cause di giustificazione , con fondamento normativo nell' estensione analogica di altre scriminanti, nella consuetudine o nei principi generali.
Queste vengono definite con varie espressioni : "scriminanti tacite" ( che ripone l'attenzione sull'estensione analogica ), "cause di giustificazione non previste dalla legge" (che richiama alla consuetudine o ai principi generali ), "scriminanti non codificate" ( quindi non presenti nel codice ma in leggi complementari ). L'espressione più precisa cmq sarebbe SCRIMINANTI NON STIPULATE .
Le scriminanti sono dei limiti all' applicazione della norma penale , sono cioè elementi negativi che escludono il fatto di reato.Tuttavia non si capisce perché se ne dovrebbero rinvenire altre oltre quelle espresse.
La dottrina di solito ricorre alla categoria delle esimenti non stipulate soprattutto in merito all' attività medico-chirurgica , all' attività sportiva ( in particolare x gli sport intrinsecamente violenti ), alle informazioni commerciali o personali ad opera di agenzie autorizzate ( che potrebbero sfociare nel reato di diffamazione ), all'attività giornalistica, all'uso di offendicela.
Si è inoltre fatto ricorso a tale categoria x risolvere casi legati all' abuso di correzione di minori ( da parte di chi non ne abbia l'autorità ) e alla circoncisione.
Tuttavia non sembra che in tali casi necessitino delle scriminanti. Nel 1° caso infatti l'art. 571 afferma che vi è abuso solo se vi è soggezione ad autorità. Viene perciò a mancare il reato ( se ne profilerà eventualmente un altro come quello di percosse,...).
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