Le crescenti esigenze di special-prevenzione che permeano la politica legislativa degli ultimi anni hanno condotto alla creazione di fattispecie assolutamente indeterminate cioè prive degli elementi di materialità, costruite in modo da sollevare il pm e il giudice dal’onere probatorio e di motivazione durante il giudizio.
Il legislatore impoverendo la struttura del reato non fa emergere la materialità la determinatezza e l’offensività del reato e quindi delega al giudice la ricostruzione stessa della struttura del reato.
La libera ricostruzione dell’offensività del reato da parte del giudice si manifesta quale pericolosa sul piano delle garanzie dell’imputato, perché se il fatto in sé è vuoto indeterminato e vagamente offensivo anche i criteri di collegamento costituiti da dolo e/o colpa ne sono impoveriti.
Quando si fa ricorso ad una sanzione penale si dovrebbe utilizzare fattispecie sufficientemente marcate e riconoscibili da chiunque e percepibili nel loro disvalore , per cui la predeterminazione legislativa dovrebbe esprimersi in forma chiara e determinata.
La prova permette il trasferimento della norma penale incriminatrice all’interno del processo. Essa è una sorta di diaframma attraverso cui le componenti del reato vengono filtrate nel giudizio e assumendo in tale modo consistenza sufficiente a giustificare l’affermazione giudiziale della sussistenza di un fatto di reato e la sua ascrizione all’imputato.
Quindi impoverendo la fattispecie vi è la esclusione di ogni difficoltà probatoria, per un diritto penale sempre più incline alla condanna.
Vi è una sinergia al ribasso: da un lato le norme incriminatrici risultano sempre più vuote ed inconsistenti; dall’altro lo sforzo teso all’accertamento dei fatti è percepito come un passaggio inutile.
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