Note sintetiche di diritto penale sulle varie tipologie di omicidio (6 pagine formato doc)
OMICIDIO
- Nel codice penale vigente sono previste diverse forme di omicidio tutte accomunate da un fatto base tipizzato secondo il modello del reato di evento a forma libera e consistente nel causare la morte di un uomo. Non assumono dunque rilievo le modalità,ai fini della punibilità,ma solo l'evento morte causato.
- Il bene protetto è la vita umana individuale. Il bene è protetto non solo in quanto bene individuale ma anche nell'interesse della collettività. La vita viene trattata dall'ordinamento come bene indisponibile. Lo dimostra l'art.579 che punisce l'omicidio del consenziente, nonché l'art. 580 che punisce l'istigazione al suicidio. Questo pare però in contrasto con l'art. 32 Costituzione in base al quale:"nessuno può essere obbligato ad un particolare trattamento sanitario se non per legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana." Da qui si evince la libertà del singolo di rifiutare le cure e quindi di lasciarsi morire. Non è dunque considerabile come aiuto al suicidio il comportamento del medico che applichi un'eutanasia passiva,ovvero sospenda le cure per richiesta consapevole e volontaria della persona legittimata ad esprimere una rinuncia a continuare a vivere. Per vita umana si intende la vita a partire dall'età fetale. Lo si evince dall'art.578 che equipara il neonato e il feto durante il parto.
- Soggetto attivo dei delitti di omicidio realizzati mediante azione è chiunque. Nei casi di delitto commesso mediante omissione il soggetto attivo deve essere titolare di una posizione di garanzia dalla quale derivi uno specifico obbligo giuridico di impedire l'evento lesivo.
- Soggetto passivo e oggetto materiale coincidono:si tratta dell'essere vivente(feto post parto compreso). Non è necessario che l'essere vivente sia anche vitale,cioè capace di sopravvivenza: si configura omicidio anche quando si anticipa anche di una minima porzione di tempo il decesso di un malato incurabile o persino di un moribondo. La tutela ha ad oggetto la persona umana, a prescindere dal possesso di requisiti di normalità fisio-psichica:l'omicidio è pertanto configurabile anche ai danni di essere cosiddetti mostruosi,nati da donna.
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