IMPRESA
A) INIZIATIVA ECONOMICA
Art. 41 Cost. - L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Il riconoscimento della libertà di iniziativa economica privata presuppone il convincimento che questa, pur guidata dalla ricerca del profitto privato, possa contribuire a realizzare risultati economici di utilità generale, oltre che ad assicurare pluralismo economico idoneo al mantenimento delle libertà civili e politiche
I limiti della legge all'esercizio dell'impresa hanno carattere generale e sono fondati su una valutazione tipica di atti e attività, in correlazione con le esigenze strutturali del sistema economico, secondo la valutazione che ne dà il legislatore.
B) L'IMPRENDITORE
Art. 2082 c.c. - IMPRENDITORE . È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Per meglio comprendere tale definizione è necessario analizzarla separatamente. È imprenditore chi esercita: