Sintesi del capitolo del manuale di diritto privato di Trimarchi sull'argomento (8 pagine formato doc)
A) TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRTTI E LA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DEL DEBITORE
1 - TUTELA GIURISDIZIONALE E AZIONI ESECUTIVE
Per la difesa e attuazione del proprio diritto occorre solitamente agire in giudizio.
Art. 2907 c.c. - ATTIVITA' GIURISDIZIONALE . Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio. La tutela giurisdizionale dei diritti, nell'interesse delle categorie professionali, è attuata su domanda delle associazioni legalmente riconosciute, nei casi determinati dalla legge e con le forme da questa stabilite.
Nel PROCESSO DI COGNIZIONE , che è iniziato mediante un atto di citazione, si accertano i fatti rilevanti ai fini del giudizio, quando siano controversi tra le parti.
La SENTENZA decide la lite in base ai fatti accertati e alle norme di diritto, ne avremo quindi di tre tipi:
- DICHIARATIVA . La sentenza accerta la situazione giuridica esistente;
- COSTITUTIVA . La sentenza modifica, costituisce o estingue rapporti giuridici;
- DI CONDANNA . Detta sentenza condanna a una parte di dare o di fare qualcosa per l'attuazione del diritto della controparte.
Contro la sentenza è possibile, per la parte soccombente,
RICORRERE IN APPELLO , per ottenere un riesame da parte di un giudice di grado superiore. Il grado massimo è quello della Corte di Cassazione.
Quando sia trascorso il termine di decadenza dell'impugnazione, o siano esaurite le possibilità ordinarie d'impugnazione, concesse dalla legge, la sentenza
PASSA IN GIUDICATO : di conseguenza, ciò che essa afferma non può più formare oggetto di discussione o di contestazione fra le parti in un diverso processo.
Art. 2909 c.c. - COSA GIUDICATA . L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
La
SENTENZA DI CONDANNA PASSATA IN GIUDICATO costituisce un
TITOLO ESECUTIVO , in base al quale, mediante un
PROCESSO DI ESECUZIONE (apposito procedimento giurisdizionale), se ne può ottenere l'
ESECUZIONE FORZATA .
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