A) L'atto illecito
Art. 2043 c.c. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno
In primo luogo riportiamo la distinzione tra gli ATTI UMANI:
VIETATI . Sono posti in essere in violazione di un obbligo di legge, arrecando danni a un altro soggetto giuridico. La violazione dell'obbligo comporta la nascita, nel soggetto danneggiato, del diritto al risarcimento del danno.
LECITI . Sono posti in essere in maniera conforme al diritto.
ILLECITI . Qualunque fatto che provochi come conseguenza voluta dalla legge il risarcimento del danno.
In secondo luogo è necessario evidenziare che l'art. 2043 c.c. evidenzia che qualunque fatto doloso o colposo che cagioni danno ingiusto determini il risarcimento dello stesso, si configura così un PRINCIPIO DI ATIPICITA', poiché la legge non determina tutte le possibili ipotesi di illecito. Nel caso in cui la legge determinasse tutti i casi previsti allora si avrebbe un PRINCIPIO DI TIPICITA'.
Il risarcimento del danno può derivare tuttavia dal:
COMPIMENTO DI UN ILLECITO CONTRATTUALE
Art. 1218 c.c. - RESPONSABILITA' DEL DEBITORE . Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivane da causa a lui non imputabile .
Quindi in questo caso l'atto compiuto viola obblighi che intercorrono tra soggetti determinati, generando una RESPONSABILITA' CONTRATTUALE.
Continua »