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Sintesi dei capitoli del manuale di diritto privato di Trimarchi riguardanti le diverse tipologie di contratti (25 pagine formato doc)

VOTO: stellastellastellastellastella Appunto inviato da flyinadream

1 - VENDITA

Art. 1470 c.c. - NOZIONE . La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.

È necessaria la forma scritta per la validità della vendita di beni immobili o diritti reali immobiliari (art. 1350 c.c.) e per la vendita di eredità (art. 1543 c.c.).

La vendita è un contratto consensuale ad efficacia reale.

Il trasferimento dell'oggetto venduto si verifica, di regola, alla conclusione del contratto, per effetto del semplice consenso manifestato dalle parti ( VENDITA CON EFFETTO REALE IMMEDIATO ), affinché ciò accada è necessario che l'oggetto esista nel patrimonio del venditore e sia individuato, occorre inoltre che le parti vogliano il trasferimento immediato.

In caso contrario la vendita avrà immediatamente solo EFFETTI OBBLIGATORI , il venditore è obbligato a procurare al compratore l'acquisto, che si verificherà in un momento successivo ( VENDITA OBBLIGATORIA ), ciò accade nei seguenti casi:

  1. Art. 1378 c.c. - TRASFERIMENTO DI COSA DETERMINATA SOLO NEL GENERE . Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo all'altro, l'individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere.
  2. Art. 1472 c.c. - VENDITA DI COSA FUTURA . Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l'acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti separati. Qualora le parti non hanno voluto concludere un contratto aleatorio la vendita è nulla, se la cosa non viene ad esistenza.
  3. Art. 1478 c.c. - VENDITA DI COSA ALTRUI . Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore. Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà della stessa.
  4. Art. 1523 c.c. - PASSAGGIO DELLA PROPRIETA' E DEI RISCHI . Nella vendita a rate con riserva di proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata del prezzo, ma assume i rischi fin dal momento della consegna.
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