Opzione, Contratto Preliminare e Patto di Prelazione
Atti Preliminari: Proposta + Accettazione
Negozi Giuridici
1) OPZIONE ( art. 1331 cc. ) Frutto di un accordo che per un certo periodo vincola una parte alla
propria dichiarazione. L'altra parte ha facoltà di accettare o no. Oblato è arbitro della conclusione, il proponente versa in condizione di soggezione.
Termine x opzione: fissato dalle parti o dal giudice;
Cedibile a titolo oneroso.
2) CONTRATTO PRELIMINARE ( art. 1351 cc ) Contratto ad effetti obbligatori. Funzionale per
la conclusione di contratto futuro "definitivo".
Il diritto di opzione ha natura potestativa, vi è conclusione con sola manifestazione di volontà di una parte.
Per il contratto preliminare vi è cooperazione. Se una parte non procede con la stipula del contratto definitivo, per l'altra parte vi sono rimedi risarcitori per inadempimento ( art. 1218 cc. ). Mezzo particolare è l'esecuzione forzata ( art. 2932 cc. ) con sentenza costitutiva.
Tutela particolare ( art. 12 D. Lgs. 122/2005 ) per il promissorio acquirente di un immobile da
costruire, che abbia subito la perdita di $ o beni, senza conseguire diritto di proprietà o reale.
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