Secondo l'art. 1321 del Codice Civile il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Da un punto di vista giuridico, il contratto è essenzialmente un incontro di volontà in funzione normativa di un rapporto giuridico; questo risolve il latente conflitto d'interesse presente in ogni negoziazione, fornendo una norma regolativa del rapporto avente forza di legge fra le parti (cfr. 1372, 1° comma c.c.). L’ accordo è l'incontro delle manifestazioni di volontà dei contraenti. Si può dire che contratto si considera concluso quando si raggiunge l’ accordo tra le parti contraenti. L’ accordo può essere espresso oppure tacito. 1. Accordo espresso: quello che risulta dalle dichiarazioni di volontà delle parti. La dichiarazione di volontà è una manifestazione del consenso esternata mediante margini linguaggio, comunicativi ( parole o gesti) o convenzionali (messaggi in codice). 2. Accordo tacito: quando le parti manifestano la loro volontà attraverso comportamenti concludenti, non hanno echi di linguaggio: esempio tipico può essere dato dall’ articolo 1327, del contratto concluso mediante inizio di esecuzione. Di regola il contratto è validamente stipulato mediante accordo espresso mediante accordo tacito. Ha quando la legge richiede l'onere della forma scritta non può ammettersi l’ accordo tacito: la forma pubblica comporta senz'altro l'onere della accordo espresso. Riguardo al silenzio, è una vecchia questione se possa valere come manifestazione tacita di volontà. Di norma il silenzio non ha valore negoziale. Ma si ritiene che possa valere come manifestazione tacita del consenso il silenzio circostanziato, cioè il silenzio accompagnato da circostanze tali da renderlo significativo come sintomo rivelatore dei intenzione della parte. La dottrina sostiene che il silenzio esprime una positiva volontà contrattuale, quando la legge, il contratto o la consuetudine, impongono alla parte il dovere di parlare nel caso in cui intende manifestare una volontà diversa da quella della accettazione della proposta: esempio articolo 1520 - vendita con clausola di non gradimento. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO È fondamentale stabilire il momento e luogo della conclusione del contratto (o dell'accordo), perché sono dal momento della formazione del contratto nasce l'effetto fondamentale. L’art. 1372 ci dice che il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto se non per mutuo consenso e negli altri casi stabiliti dalla legge: dal momento la conclusione del contratto, le parti sono definitivamente vincolate a rispettare il pattuito. Quindi, l'effetto fondamentale è proprio quello che si identifica con lo stesso atto di autonomia privata, perché in quel momento è sorto il regolamento di interessi: da questo regolamento le parti non possono sciogliersi unilateralmente. Questa effetto fondamentale si lascia distinguere dai cosiddetti effetti finali, che possono anche mancar Continua »