La persona fisica Il concepito, secondo il nostro ordinamento, non è considerato soggetto di diritti. Tuttavia al concepito può essere attribuita la capacità di succedere (art. 462) e la capacità di ricevere donazioni (art. 784). Al momento della nascita si acquista la capacità giuridica, cioè l’idoneità a divenire titolari di diritti e di doveri (art. 11). L’art. 22 Cost prevede che nessuno può essere privato della capacità giuridica, è inammissibile la sanzione della “morte civile”. Al compimento dei 15 anni l’art. 22 prevede che il minore possa stipulare un contratto di lavoro come apprendista. Al compimento dei 16 anni il minore può chiedere al giudice di essere emancipato e quindi di poter contrarre matrimonio (art. 84). Al compimento della maggiore età, cioè 18 anni, si acquista la capacità d’agire, cioè l’idoneità a compiere validamente atti giuridici che consentono al soggetto di acquisire ed esercitare diritti o di assumere ed adempiere obblighi. Può accadere però che una persona legalmente capace si trovi di fatto in una situazione di incapacità e può essere del tutto privato della capacità di agire (interdizione) o sottoposto ad apposite limitazioni di capacità (inabilitazione). Continua »
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