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Note sintetiche ma completo su vari aspetti delle forme contrattuali: rescissione, nullità e risoluzione; rimedi e risarcimento del danno (9 pagine formato doc)

VOTO: stellastellastella Appunto inviato da naokk

LA RISOLUZIONE

1.INADEMPIMENTO E RESPONSABILITA' CONTRATTUALE

Si ha Inadempimento del contratto quando il debitore non esegue la prestazione dovuta, o la esegue in modo tardivo, oppure in modo inesatto; l'inadempimento delle obbligazioni comporta inadempimento del contratto. L'Inadempimento è una delle cause di risoluzione del contratto.

La Responsabilità del debitore per l'inadempimento è personale ; se il debitore non paga quanto è dovuto, il creditore può soddisfarsi sui suoi beni (responsabilità patrimoniale art.2740 c.c.).

a)distribuzione del rischio

Anche in queste ipotesi il problema da risolvere è un problema di distribuzione dei rischi: a)l'ipotesi in cui le parti abbiano previsto il rischio (in questo caso si segue la volontà delle parti se meritevole di tutela); b) l'ipotesi in cui le parti avrebbero potuto prevederlo, ma nulla hanno disposto nel contratto (presupposizione); c)l'ipotesi in cui il rischio era imprevedibile (sopravvenuta impossibilità della prestazione).

I criteri di distribuzione del rischio sono previsti dalle norme del Codice; la regola fondamentale è che il debitore non risponde per un fatto che sia ascrivibile ai terzi, alla forza maggiore o al fortuito, cioè ad eventi imprevedibili ed irresistibili.

Si debbono segnalare l'art.1218 e l'art.1176 c.c.: la prima norma stabilisce che "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non a lui imputabile"; si dovrebbe concludere quindi che in tutti i casi in cui il debitore non ha adempiuto si ha la sua responsabilità, a meno che egli non provi la sopravvivenza di una causa che ha impedito l'adempimento; una causa non dipendente dalla sua volontà, né da sua colpa.

La seconda norma stabilisce che "nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia". Quindi il debitore non deve fare tutto il possibile per evitare l'inadempimento, ma solo adoperarsi secondo il metro della media diligenza. Continua »

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