SUCCESSIONI MORTIS CAUSA Cap 45 SUCCESSIONI MORTIS CAUSA Si ha successione a titolo universale quando un soggetto (erede) subentra nella titolarità dei beni di un altro soggetto (il de cuius) o in una quota (intesa come frazione aritmetica) del suo patrimonio. Si definisce, invece, successione a titolo particolare o legato, quella in cui un soggetto succede in uno o più rapporti determinati o diritti reali, non intesi come quota di un patrimonio. Sono fasi della successione mortis causa le seguenti: apertura della successione: si verifica con la morte (naturale o presunta) di una persona fisica. La successione si apre al momento della morte e nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto; vocazione: indica il tìtolo in base al quale si è chiamati a succedere: può essere: testamentaria (se si è chiamati a succedere per volontà del defunto espressa in un testamento) o legittima (se si è chiamati a succedere secondo le indicazioni di legge) nel caso in cui il de cuius non ha fatto testamento, oppure se con il testamento ha disposto solo per una parte dei suoi beni; delazione: indica l'offerta del patrimonio ereditario a colui che è chiamato a succedere. Nella successione testamentaria si distinguono l'erede (chiamato alla successione a titolo universale) e il legatario (chiamato a titolo particolare); nella successione legittima vi sono solo successori a titolo universale individuati dalla legge. accettazione: è la manifestazione di volontà dell'erede, espressa (art. 475), tacita (art. 476) o presunta (artt 477-478) che determina l'acquisto dell'eredità; per l'acquisto del legato non vi è bisogno di accettazione, esso entra nel patrimonio del legatario ipso iure, salvo rinuncia. L'accettazione può essere: pura e semplice (determina la confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell'erede, con responsabilità di quest'ultimo per i debiti ed i legati ereditari anche oltre il valore dei beni che gli sono pervenuti: se, pertanto, il valore complessivo dell'eredità è di 50.000 euro, ma il de cuius aveva debiti per 150.000 euro, se l'erede ha accettato puramente e semplicemente dovrà pagare i 100.000 euro di debiti, che superano il valore dell'eredità, di tasca propria) con beneficio d'inventario: attraverso la redazione di un inventario dei beni ereditari si impedisce la confusione dei patrimoni del de cuius e dell'erede e si limita la responsabilità di quest'ultimo, per i debiti ereditari, nei limiti del valore dell'eredità ricevuta. I creditori del defunto potranno così soddisfarsi solo sui beni ereditari, individuati con l'inventario, e non anche sui beni dell'erede. Patti successori: sono gli accordi con cui un soggetto dispone della propria successione o dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta. I patti successori sono nulli (art 458) e si distinguono in: - patti istitutivi, con cui una persona si accorda con un'altra, impegnandosi ad indicarla come beneficiario nel proprio testamento (es Tizio conviene con Cai Continua »