La persona umana viene tutelata dall’ordinamento sotto molteplici aspetti. Innanzitutto vi sono le garanzie personali accordate nella Repubblica italiana all’individuo contro il rischio di illegittime aggressioni dei poteri pubblici nella sfera inviolabile del singolo. La categoria dei diritti reali è stata elaborata per raggruppare i diritti su una cosa caratterizzati dalla pretesa del titolare a non essere disturbato o pregiudicato da qualsiasi terzo. Di regola il diritto reale attribuisce al titolare il potere di utilizzare il bene, anche se ciò non è essenziale (es. le servitù negative e i diritti di garanzia come il pegno e l’ipoteca). Nello Statuto albertino tutte le proprietà erano dichiarate inviolabili, quindi la proprietà privata era un diritto innato, più importante dell’organizzazione stessa dello Stato. Un diritto soggettivo può appartenere a più persone, le quali sono contitolari del medesimo diritto. Se la contitolarità cade su un diritto reale, allora si parla di comunione. Nella vera comunione (pro indiviso) il diritto di ciascuno dei partecipanti investe l’intera cosa. Continua »
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