Note di diritto privato sul fenomeno del subentrare di un soggetto, detto successore o avente causa, ad un altro soggetto, detto autore o dante causa. (5 pagine formato doc)
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mks47
- I rapporti trasmissibili a causa di morte
Alla morte di una persona alcuni suoi diritti e alcune sue
obbligazioni si estinguono; mentre altri diritti e altre obbligazioni si trasmettono ai suoi successori; fatto analogo accade anche per i contratti.
Si estinguono i diritti e gli obblighi non patrimoniali: è il caso degli obblighi familiari, i diritti della personalità; (quelli strettamente inerenti alla persona del loro titolare). Per contro,
i diritti patrimoniali assoluti (la
proprietà e gli altri
diritti reali di godimento e le
garanzie reali ) si trasmettono ai suoi successori, salvo quei diritti reali che non possono durare oltre la vita del loro primo titolare (usufrutto, uso, abitazione). Ugualmente si trasmettono le correlative situazioni passive: morto il proprietario di un bene gravato dal
diritto reale o dall'onere reale altrui, questo sarà esercitato dal suo titolare nei confronti del successore del defunto.
Sempre per regola generale, si trasmettono ai successori i
diritti patrimoniali relativi (le sue
obbligazioni ).
Per quanto riguarda i contratti essi, in linea generale, non si estinguono e il successore del contraente defunto subentra nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto. Qui sono sottoposti anche i contratti aventi carattere personale.
Alla regola della
successione nei contratti del defunto
sono sottratti i tali
contratti : quelli che obbligavano il defunto ad una
prestazione di fare , inesigibile a carico degli eredi (non vale se il defunto è imprenditore); i contratti che riflettevano
propensioni del tutto personali del contraente defunto (partecipazione al contratto di associazione, società di persone implicante responsabilità illimitata).
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