Bisogna stabilire il ruolo del diritto privato nell’ordinamento giuridico. Il diritto guarda alle relazioni interindividuali nelle loro manifestazioni esteriori, non in quelle interiori. Il diritto valuta un fatto, un comportamento, e ne predispone determinate sanzioni se vengono trasgrediti precetti legali. Il diritto è valido per un determinato ordinamento, cui è relativo, perché ci sono più ordinamenti giuridici. Diritto e giustizia non sono sinonimi. Esistono più ordinamenti giuridici, ciascuno con propri principi ispiratori. La funzione del diritto è stabilire le regole nei rapporti sociali per garantire l’equilibrio. Per Kant è il diritto che dà l’arbitrio minimo a ognuno per coesistere con quello degli altri. Le regole che pone il diritto per gli interessi degli individui sono sia patrimoniali che personali. Nel diritto privato lo Stato è in posizione di parità nei confronti dei cittadini, uguali tra loro. Nel diritto pubblico lo Stato impone il suo potere sovrano. Lo Stato può talvolta agire come soggetto di diritto privato es. mercato, ma si troverà alla pari con tutti gli altri soggetti. Il diritto privato è generale, senza qualifiche specificanti. Ma nella realtà moderna privato e pubblico te4ndono a sconfinare l’uno verso l’altro. L’art.3 della costituzione dice che: “Lo Stato cerca di eliminare gli ostacoli che impediscono l’eguaglianza di fatto, politica, economica e sociale. In economia vige il principio della libera concorrenza, che il diritto tutela come “trasparenza”, e i soggetti possono fare scelte senza essere influenzati; però in concorrenza economica esistono anche qui regole di mercato. Il diritto nasce anche dalla consuetudine. Il diritto deve essere stabile e certo, per non essere inefficiente, anche se la realtà sociale. Continua »