CAPITOLO 1: LE LEGGI CIVILI
DIRITTO E LEGGE. I SISTEMI GIURIDICI:
Secondo l'uso comune del linguaggio il termine diritto evoca l'idea di un complesso particolare di regole di comportamento (regole giuridiche) operanti in una società data che sono distinte dalle regole morali, religiose e sociali; di certe situazioni di pretesa del soggetto nei confronti di altri soggetti; del risultato delle attività di certi organi dello Stato, definiti come organi legislativi ecc. in una prima approssimazione possiamo quindi collegare l'idea di diritto a tutto ciò che attiene alla formazione delle regole "giuridiche" al porsi del cittadino di fronte a queste regole, ai rapporti che queste creano tra i cittadini nello svolgimento della vita sociale, all'attività diretta alla rilevazione ed identificazione di queste regole, nonché alla loro applicazione. Così si è semplicemente delineato il campo di esistenza della giuridicità.
L'ordinamento del nostro Paese ci offre un'indicazione essenziale. Il nostro sistema giuridico è un SISTEMA DI DIRITTO POSITIVO (positum= posto da un'autorità suprema) vuol dire che le regole giuridiche derivano dalla legge che è il prodotto delle attività degli organi legislativi dello stato e delle attività considerate dalla stessa legge idonee a produrre norme giuridiche. Legge intendendosi come ogni documento normativo (che pone regole di comportamento) proveniente dagli organi delle Stato ai quali la Costituzione attribuisce una competenza normativa (il parlamento ad es.). IL DIRITTO COME INSIEME DELLE REGOLE POSTE DALLA LEGGE sembra sia qualcosa di "staccato" dalla realtà sociale e dal complesso di credenze, opinioni, abitudini di un certo aggregato sociale. La legge anzi come strumento destinato ad essere operativo nella società ha un rapporto strettissimo con la morale, la religione e le regole sociali. LA LEGGE è UNA STRUTTURA APERTA ALLA RECEZIONE DI QUESTI VALORI.
Continua »