La legge. Iter legislativo: • approvazione dalle due Camere; • promulgazione da parte del Presidente della Repubblica; • pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; • entrata in vigore dopo il periodo di vacatio legis (15 giorni). Abrogazione Una norma può essere abrogata da una legge posteriore, di pari valore gerarchico, che ne annulli l’efficacia. Altra forma di abrogazione può essere il referendum popolare, qualora ne facciano richiesta almeno 500 mila elettori o cinque Consigli regionali, inoltre si ritiene abrogata la legge solo se alla votazione partecipa la maggioranza degli aventi diritto e consegue la maggioranza dei voti espressi (art. 75 Cost). Anche la dichiarazione di incostituzionalità di una legge ne fa cessare l’efficacia, ma mentre l’abrogazione ha effetto ex nunc (solo per l’avvenire) la dichiarazione di incostituzionalità annulla la disposizione ex tunc. Irretroattività Secondo l’art. 111 delle preleggi “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”. In realtà nel nostro ordinamento solo le norme penali non sono retroattive. Continua »