Un metodo è un insieme di operazioni dotate di una certa stabilità per giungere ad un risultato. Metodo giuridico è il procedimento del quale si serve il giurista per trarre dal testo delle fonti le norme giuridiche. La norma è il risultato dell’interpretazione; il metodo è il mezzo per individuare la norma. nel nostro ordinamento, il metodo è quelle che, accettata la legittimità della costituzione come premessa del proprio operare, sappia attuarne la legalità. La comprensione dei testi giuridici è un processo conoscitivo senza il quale non v’è diritto. Il legame tra testo e interprete comporta che quest’ultimo non può scavalcare o ignorare il testo. L’interpretazione, però, non è soltanto ricerca del significato delle parole, ma va riferita ad un contesto che è la realtà esterna. Se il testo è chiaro, secondo il significato proprio delle parole, non occorre interpretazione. Occorre distinguere tra interpretazione letterale, che è la ricerca del significato proprio delle parole secondo la loro connessione, e l’interpretazione logico-sistematica che si configura come ricerca della ratio legis. L’intenzione del giudice non è la ricerca della volontà del legislatore ma quella di individuare lo scopo della norma, la sua funzione, quale risulta dalla sua collocazione in un contesto più ampio. Soltanto se tali criteri non siano sufficienti si ricorre all’interpretazione analogica e, qualora questa non sia possibile, , all’analogia iuris, cioè all’applicazione dei principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato. Continua »
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