Il contenuto di una norma – o di numerose norme – e il risultato della sua applicazione si presta ad essere riassunto dal punto di vista del soggetto di cui la norma stessa regola comportamenti e interessi (ZATTI – COLUSSI). Conseguentemente, la principale funzione della norma giuridica privatistica è quella di regolare i conflitti tra interessi contrapposti che possono sorgere nell’ambito delle relazioni tra privati: si definiscono quindi situazioni giuridiche soggettive le posizioni «in cui viene a trovarsi un soggetto per effetto dell’applicazione di una regola di diritto» (ZATTI – COLUSSI; PALMIERI). Allorquando l’ordinamento considera la posizione di interesse in cui un soggetto si trova rispetto ad un interesse altrui, attribuisce a tale posizione rilevanza giuridica, valutando se la posizione del soggetto in questione debba essere riconosciuta come meritevole di protezione o se invece essa debba soccombere dinanzi alle esigenze di tutela che caratterizzano l’interesse contrapposto. Continua »