La capacità giuridica è l'idoneità ad essere titolari di poteri e doveri giuridici. La persona fisica acquista la capacità giuridica con la nascita e la conserva fino al momento della morte. Essa si acquista con la separazione del feto dall'alveo materno, sempre che sia nato vivo, poiché non può considerarsi persona titolare di diritti e doveri il nato morto [Cassazione, 19 febbraio 1993, n.2023, rv.480995]. In diritto romano sorgevano dispute teoriche solo in materia di accertamento della venuta ad esistenza del neonato. In tal contesto i proculeiani richiedevano l'emissione di un vagito, mentre i sabiniani ritenevano che la prova della vita potesse essere data in qualsiasi modo. Un altro problema era rappresentato dal caso del nato con fattezze non umane, con prevalenza di tratti ferini [Ulpiano in D.50.16.235]. La nascita di un monstrum, non integrava in genere la nascita di un essere umano:ciò valeva sia in ordine al problema della ruptio testamenti in seguito alla nascita di un altro figlio legittimo del testatore che del ius liberorum a favore della donna. I giuristi romani anticipavano al momento del concepimento effetti che si sarebbero dovuti produrre soltanto con la nascita. Giuliano dà a questo principio una formulazione molto ampia “Qui in utero sunt in toto paene iure civili intelleguntur in rerum natura esse”: coloro che sono nell'utero materno vengono considerati in pressoché tutto il diritto civile come se fossero già venuti ad esistenza. Oggi, l'ordinamento positivo tutela, anche se in maniera bilanciata [La tutela del concepito e la sempre maggiore valorizzazione del diritto alla vita del feto è bilanciato dalla disciplina dell'aborto:liceità entro i primi 90 giorni dal concepimento], il concepito e l'evoluzione della gravidanza esclusivamente verso la nascita, essendo configurabile quello che dovrebbe assurgere a valore costituzionale “Il diritto a nascere”, cioè un diritto che tuteli l'incolumità di ogni embrione inteso come entità vivente. La configurabilità di questo diritto inviolabile è amplificata da valori morali che configurano l'aborto come reato. Nell'Evangelium Vitae fu infatti affermato che:"L'aborto procurato è l'uccisione deliberata e diretta, comunque venga attuata, di un essere umano nella fase iniziale della sua esistenza, compresa tra il concepimento e la nascita" [GIOVANNI PAOLO II - Evangelium Vitae, Città del Vaticano 1995, n. 58]. La legge 22 maggio 1978, n.194 espone le norme per la tutela sociale della maternità e l'interruzione volontaria della gravidanza. L'art 1 afferma che lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. L'articolo 4 afferma che per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la Continua »