Spiegazione della nozione di Azione in diritto processuale civile (5 pagine formato doc)
VOTO: 



Appunto inviato da
lizaa
è il diritto di provocare l'esercizio della funzione giurisdizionale facente capo ad ogni singolo soggetto. lo stato ha posto il
divieto di farsi giustizia da sé (392 cp.), ne deriva come
logica conseguenza l'
obbligo per lo stato di rendere giustizia con l'esercizio della funzione giudiziario.
lo stato adempie a tale dovere con il
processo , che deve essere messo in moto normalmente da una richiesta di parte, mentre solo eccezionalmente l'iniziativa è lasciata al p.m. o allo stesso ufficio
--> art 2907 c.c. alla tutela giurisdizionale provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte e quando la
legge lo dispone anche su istanza del pm.
l'esercizio dell'azione da parte del soggetto interessato rappresenta un onere per far valere un diritto nei confronti dell'autorità giudiziaria. in seguito alla proposizione della domanda, con le forme e nei termini previsti dalla legge, nasce a favore dell'istante un vero e proprio diritto soggettivo verso lo stato ad ottenere la pronuncia del giudice.
L'azione presenta i seguenti caratteri:
POTESTA': potere previsto dal diritto
ASTRATTA: indipendente dalle pretese e dai diritti da realizzare
AUTONOMA: in quanto prescinde dall'esistenza e dalla fondatezza dei diritti fatti valere
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