IL CODICE DI PROCEDURA CIVILE. È chiamato codice del 40 – 42 perché ebbe un periodo di vacatio legis di 2 anni. È ancora nella forma originaria del regio decreto. Precedentemente, c’è stato il codice del 1865, che costituisce il primo codice dell’Italia unita. Il codice del 42 risente fortemente del modello codicistico napoleonico per la spiccata formalizzazione e la liberalità. Esso nasce all’insegna del compromesso, è un prodotto dottrinale e non è caratterizzato da elementi di autoritarismo, nonostante veda la luce nel periodo fascista. Le modifiche intervenute sono state di vari tipi: a ) Leggi speciali di integrazione, contenenti profili sostanziali e processuali, che hanno integrato il Codice. Es.: artt. 18-28 Statuto dei lavoratori: licenziamento illegittimo e norme a tutela dei lavoratori a garanzia della parità; art. 4 l. 125/91: azioni positive contro la discriminazione illecita per ragioni di sesso. b) Leggi speciali con funzione di espunzione (+incisiva), che sottraggono una materia al Codice e la regolamentano ex novo. Es.: l. 218/95 (abrogazione artt. 2-3-4 cpc) sottrae definitivamente la materia del diritto internazionale processuale; d.lgs. 5/2003: rito societario; l. 1998: diritti dei consumatori e degli utenti. c) Nonostante questi tipi di intervento, la maggior parte delle modifiche si sono avute con la “tecnica della novella”, cioè con leggi che hanno modificato parte della nozioni del Codice. È stata usata per le riforme di sistema, che sono intervenute a partire dal 1950, anno della prima riforma sistematica. Es: arbitrato, procedura di esecuzione forzata, procedimento cautelare; • l. 581/50: indebolimento delle preclusioni nel rito di cognizione ordinario; • l. 533/73: introduzione del rito per controversie in materia di lavoro subordinato (successivamente esteso al rito locatizio e agrario); l. 352/90: provvedimenti urgenti per il processo civile. Continua »