Occorre fare una puntualizzazione di ordine cronologico generale: il problema dei limiti soggettivi, come problema, è prevalentemente circoscritto alle ipotesi in cui si può parlare di un effetto pregiudizievole del giudicato nei confronti dei terzi aventi causa, in particolare, che abbiano acquisito tale qualità in un momento anteriore alla pendenza del giudizio. 1) Con riferimento a ipotesi in cui i terzi aventi causa da una delle parti in lite, lo siano diventati pendente il giudizio o successivamente alla formazione giudicato, si ha una disciplina abbastanza chi ara nel dire che il giudicato è opponibile ad essi e agli eredi, ex art 111 cpc. Tale norma, nel disciplinare la fattispecie di trasferimento a titolo particolare del diritto controverso, stabilisce che il giudicato sul diritto oggetto della controversia, che definisce la lite, nel corso della quale il diritto sia stato trasferito a titolo particolare inter vivos o mortis causa, si estende al terzo e quindi gli si può opporre. Continua »