Si dice fonte del diritto qualsiasi atto o fatto abilitato dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche, cioè a innovare l’ordinamento giuridico stesso. È, in pratica, lo stesso ordinamento giuridico a indicare in che modo si forma e si rinnova l’ordinamento giuridico stesso. L’istituzione dell’ordinamento giuridico è un problema che varia a seconda delle condizioni storiche. Gli ordinamenti primitivi si sono formati, molto probabilmente, attraverso una lenta evoluzione di tradizioni e usi, cioè da un diritto consuetudinario, dovuto alla volontà di un determinato soggetto la cui comunità ha riconosciuto poteri normativi. Gli ordinamenti moderni, invece, si costituiscono attraverso un processo costituente, in pratica, è la stessa Costituzione a indicare gli atti che possono produrre il diritto. Tali atti sono le fonti. In un ordinamento gerarchico, come quello italiano, basta che la Costituizone indichi le fonti ad essa immediatamente inferiori, o fonti primarie (leggi ed atti ad esse equiparati) poiché, saranno le fonti primarie a regolare le fonti ancora inferiori o fonti secondarie. Continua »