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Definizioni sulle fonti giuridiche, le leggi statali, le leggi regionali, le differenze tra i decreti - legge e i decreti legislativi, i regolamenti (38 pagine formato doc)

VOTO: stellastellastellastellastellastella Appunto inviato da alexa88

FATTI GIURIDICI
Sono atti, comportamenti o accadimenti ai quali una norma giuridica collega un effetto giuridico.
Si dividono in 2 gruppi:

FATTI GIURIDICI IN SENSO STRETTO: sono eventi naturali e fatti umani che prescindono da comportamenti involontari (es. decorso del tempo, fruttificazione interessi,. Nascita di un soggetto e la morte sia di un soggetto che d'alcune situazioni giuridiche soggettive.

Legato al decorso del tempo vi è il concetto di termine = momento nel tempo a partire dal quale s'inizia o cessa un effetto giuridico soggettivo : si parla da termine iniziane, come una nascita, o termine finale, come la morte che comporta l'estinzione di una situazione giuridica soggettiva.

E' usuale che si debbano compiere certe azioni o attività entro un certo arco di tempo (es. gli atti amministrativi vanno impugnati al TAR entro 60 gg. In questo caso si parla di termine perentorio, entro il quale bisogna compiere una certa attività. Scaduto il termine perentorio vi è la decadenza del potere: se ho acquistato una cosa con un vizio, ho tempo 8 gg per restituirla ed avere diritto al cambio del prodotto; trascorsi gli 8 gg perdo il mio potere di poter restituire l'oggetto col vizio.

In alcuni casi, però, nonostante sia scaduto il termine perentorio, non si verifica la decadenza del potere: in questo caso si parla di termine ordinatorio, di solito legato agli organi pubblici (es. deposito della sentenza entro 90 gg per i giudici che molte volte tardano ma non perdono il loro potere legato al deposito dell'atto.) .
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