Definizioni
Per Fonte del diritto si indica: l’atto o il fatto abilitato dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche, cioè a innovare all’ordinamento giuridico stesso.
Norme di riconoscimento
Come nasca un ordinamento giuridico, dipende dal momento storico. Per gli ordinamenti primitivi, è probabile che si siano formati attraverso una lenta evoluzione dalle tradizioni e dagli usi (evoluzione dalle fonti fatto alle fonti atto). Gli ordinamenti moderni, si istituiscono tutti attraverso un processo costituente, è la stessa Costituzione a indicare gli atti che possono produre diritto, cioè le fonti: non tutte perché in ordinamento a struttura gerarchica, basta che la Costituzione indichi le fondi ad essa immediatamente inferiori le fonti primarie, perché saranno queste a regolare quelle immediatamente inferiori fonti secondarie. Artt da 70 a 81. le norme di un ordinamento giuridico che indicano le fonti abilitate a innovare l’ordinamento stesso sono dette: norme di riconoscimento.
Fonti di cognizione: Pubblicazione e ricerca degli atti normativi
Definizioni
Fonti di cognizione: sono gli strumenti attraverso i quali si viene a conoscere le fondi di produzione e possono essere:
Ufficiali: La gazzetta ufficiale, Bollettini o gazzette ufficiali delle regioni e Gazzetta ufficiale della comunità europea.
Pubblicazione ufficiale e entrata in vigore degli atti normativi
Tutti gli atti normativi devono essere pubblicati su una fonte ufficiale perché i cittadini e gli organi preposti all’applicazione del diritto lo possano conoscere. Gli atti entrano in vigore dopo la vagatio legis (15 gg) in cui gli effetti del nuovo atto sono sospesi.
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