Le regioni

Annotazioni brevi sulla riforma del titolo V della Costituzione (4 pagine formato doc)

Appunto di superfrancesco
Nel 2001 nei vari tentativi di riforma del nostro sistema il più importante è che agli inizi degli anni '90 ci furono i primi tentativi di attuazione del federalismo italiano a costituzione invariata di natura più artificiale che amministrativa diventava sempre più efficiente ed evidente l'istanza e l'autonomia da parte degli enti territoriali minori non solo da parte delle regioni e delle province, ma anche dai comuni.
Questo ha determinato nel nostro parlamento a rivedere l'art. 5 della cost. repubblicana; poiché però il procedimento di revisione a cui l'art. 138 ci fu un'approvazione (2 più 2) soltanto con maggioranza assoluta si dovette procedere con il referendum.

Il 7 ottobre del 2001 si costituisce il referendum costituzionale dove si chiedette ai cittadini se volevano adottare questa riforma costituzionale.
I tempi essendo sufficientemente maturi per rivedere la parte seconda della costituzionale, tale riforma sul titolo V fu approvata. Poco dopo si è avuta la promulgazione da parte del presidente della repubblica e la pubblicazione della nuova legge costituzionale numero 3 entrata in vigore l'8 novembre del 2001. Essa composta da ben 11 art. modificano e abrogano alcune volte ben 15 art. della nostra costituzione del titolo V.

Questa riforma capovolge il sistema degli enti locali, delle regioni e modifica l'assetto dell'ordinamento italiano nel senso che lo Stato passa da uno stato regionale a uno stato tendenzialmente federale perché i requisiti di tale stato non rinvengono in questa riforma. C'è una tendenza a conferire una sempre maggiore autonomia alle regioni ma non è conferita alle regioni una piena autonomia decisionale come avviene negli stati federali. C' è un importante spostamento dei poteri e delle funzioni dal centro alla periferia. Questo spostamento però non riguarda la potestà legislativa e amministrativa legata allo stato, ma solo il riconoscimento di pochissima autonomia in materia finanziaria, tanto è vero che la nuova formulazione dell'art. 119 concernente l'autonomia finanziaria e il punto di arrivo del lungo processo del federalismo fiscale.