Le fonti delle autonomie

Gli statuti regionali. I procedimento di formazione. La natura e funzione degli statuti ordinari (3 pagine formato doc)

Appunto di livornese
In Italia, tutte le Regione hanno uno Statuto ma, essi sono di tipo diverso poiché distinguiamo le Regioni a Statuto Speciale da quelle a Statuto Ordinario. Le Regioni Ordinarie sono sottoposte ad una disciplina comune dettata dal Titolo V della Costituzione che ne definisce la potestà legislativa.
Le Regioni Speciali (e le due province autonome di Trento e Bolzano) hanno ciascuna una loro disciplina, derogatoria rispotto a quella comune dettata dalla Costituzione. Il loro Statuto costituisce il fondamento stesso della loro autonomia, di cui definisce i limiti e i modi di esercizio. Gli Statuti delle regioni Speciali sono adottati con legge Costituzionale, secondo quanto dispone l’art.116 della Costituzione che, rinvia allo Statuto stesso la definizione di forme e condizioni particolari di autonomia. La funzione degli Statuti delle Regioni ordinarie e del tutto diversa poiché, per esse, le condizioni di autonomia sono già definite dalla Costituzione anche se, dopo la riforma del 1999 gli statuti delle Regioni ordinarie hanno acquisito una funzione molto importante.
Infatti, mentre in precedenza era la stessa Costituzione a disciplinare i tratti fondamentali della forma di governo delle Regioni, lasciando agli Statuti uno spazio normativo assai ridotto, ora è demandato proprio ad essi di ridefinire la forma di governo della Regione.