Nozione e requisiti
Oltre ai delitti di iniuria , bona vi rapta e damnum iniuria datum , l'ordinamento romano prevedeva quello di furtum (dal verbo latino ferre , "portare via").
Tale delitto era previsto già dalle XII Tavole, ma bisogna considerare che la sua nozione ha subito delle variazioni nel corso delle varie epoche storiche.
In base alla nozione originaria, il furtum comprendeva la sottrazione illecita di una cosa mobile altrui (condotta ripresa dal nostro codice penale, all'art. 624, con la differenza, rispetto all'ordinamento romano, che oggi è esplicitamente richiesta la finalità di lucro).
In epoca postdecemvirale, però, si fecero rientrare nel concetto di furto anche dei comportamenti diversi dalla vera e propria asportazione materiale di un bene altrui, ma che comunque comportavano un danno (e che non erano previsti né dalla legge, né dalle consuetudini del tempo). Quindi vi fu un allargamento della nozione, che andò a comprendere tutti quei comportamenti volontari che provocavano un danno ad altri (vi rientrarono, ad esempio, il danneggiamento materiale di una cosa altrui e l' acceptilatio dolosa da parte dell' adstipulator ; ipotesi, queste, che poi confluirono nelle previsioni della Lex Aquilia ).
Tuttavia, alla fine dell'età repubblicana, si assistette ad un nuovo ridimensionamento della nozione di furtum .
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