Oltre alla mancipatio e la in iure cessio, modi di acquisto e trasmissione della proprietà delle cose, abbiamo la traditio. Ricordiamo che la mancipatio trasferisce le cose mancipi, la in iure cessio le cose mancipi e nec mancipi. La Traditio è un altro modo per trasmettere la proprietà delle cose nec mancipi. Siamo fuori dal formalismo. Essa è la consegna in mano della cosa, la consegna reale. Determina quindi il passaggio del possesso. Si presuppone che la cosa da trasferire sia corporale, ovvero può essere toccata. Gaio diceva: vi è una grande differenza tra le cose mancipi e nec mancipi. Le seconde diventano pieno diritto degli altri attraverso la traditio, perchè sono res corporalis. Così se io ti ho fatto traditio di un vestito, di oro o argento, immediatamente questa cosa diventa tua se io, sono domus, ovvero padrone. Quindi prima di tutto io devo essere proprietario della cosa. Gaio ci parla inoltre della causa, cioè deve sussistere una ragione che giustifichi il passaggio della proprietà. Una causa ad esempio è quella della vendita. A Roma ad un certo punto si introduce infatti l'actio vendita. Essa è un contratto e produce effetti obbligatori. Non bisogna confonderla però con il nostro contratto. Sulla base di questo contratto io dò la cosa, oggetto di tale contratto. Per quanto riguarda invece la compravendita, essa non trasmette nulla, produce solo un effetto obbligatorio. Continua »