In materia di imposizione abbiamo da una parte come presupposto il principio del beneficio (tassa), che giustifica il pagamento del tributo in ragione di una controprestazione, di un diretto godimento di un servizio pubblico da parte di un soggetto contribuente; d'altra parte il principio di capacità contributiva (imposta) che esclude una diretta relazione tra il godimento del servizio pubblico e il concorso alla spesa pubblica, giustificando invece diversamente il pagamento del tributo. Questa giustificazione si rinviene nella manifestazione di capacità contributiva non dell'ottenimento di un servizio da parte della pubblica amministrazione. Ciò per scelta espressa del legislatore. Si suol dire che il principio di capacità contributiva esprima due esigenze del legislatore costituente (una funzione solidaristica ed una garantista), sostenute da una dottrina maggioritaria e da una minoritaria: 1 - il concorso alla spesa pubblica da parte di tutti i soggetti che manifestino capacità contributiva sarebbe un dovere solidaristico, il cui espletamento costituisce uno dei doveri elencati all'articolo 2 della costituzione Continua »