Art. 1 - Presupposto dell'imposta 1. Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6. Art. 2 - Soggetti passivi 1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato. Art. 3 - Base imponibile 1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, nonchè della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 10-bis . Art. 4 - Coniugi e figli minori 1. Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata: a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell'articolo 210 dello stesso codice. I proventi dell'attività separata di ciascun coniuge sono a lui imputati. Continua »
"A Silvia" di Giacomo Leopardi: And... guarda il video »