Capitolo Primo - Costituzione e Informazione
1. L'ARTICOLO 21
Nel quadro costituzionale del diritto dell'info e della comun. è fondamentale l'articolo 21, che garantisce la libertà di espressione come diritto inviolabile dell'uomo, inteso sia come singolo che nelle formazioni sociali cui appartiene .
Ci sono alcune questioni discusse da molto tempo:
- se il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero comprenda il diritto a farlo con ogni mezzo possibile:
la dottrina più autorevole sostiene che la protezione della libertà di pensiero comprende non solo il diritto in sé ma anche gli strumenti necessari per esercitarlo.
La corte costituzionale concorda negando ogni distinzione tra manifestazione e divulgazione del pensiero.
Al legislatore ordinario non è permesso limitare questo diritto, ma soltanto di disciplinare modalità d'uso e proprietà dei mezzi di comunicazione.
Per quanto riguarda la proprietà, questa non può influenzare la garanzia costituzionale della libertà di pensiero: piuttosto una minaccia di questa garanzia è una legislazione assente o imperfetta.
Bisogna cmq distinguere tra i singoli mezzi di diffusione, poiché in alcuni casi non è possibile separare gli aspetti sostanziali della libertà di espressione da quelli funzionali mezzi di tele-radiodiffusione: secondo la corte costituzionale la disciplina legislativa di settore deve regolamentare in senso pluralistico la proprietà di tali mezzi, coniugando:
- pluralismo interno : la libertà di utilizzazione dello strumento radio-tv in condizioni di uguaglianza x tutti i cittadini;
- pluralismo esterno : diversificazione della proprietà dei singoli mezzi di comunicazione come presupposto per l'effettivo esercizio della libertà di pensiero.
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