Costituzione Italiana: commento degli articoli dal 35 al 47

Commento degli articoli 35-47 della Costituzione italiana dedicati al lavoro. Di cosa parlano esattamente e come si declinano nella pratica

Costituzione Italiana: commento degli articoli dal 35 al 47
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COSTITUZIONE ITALIANA

Manifestazione operaia
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Gli articoli della Costituzione Italiana che vanno dal 35 al 47 sono orientati al tema del lavoro. La questione sociale, la retribuzione, lo sciopero, sono tutti temi trattati all'interno di questi articoli, che danno le direttive per comprendere al meglio come si manifestino nella pratica i diritti e i doveri dei lavoratori.

Vediamo quindi cosa trattano, ad uno ad uno, gli articoli dal 35 al 47.

ART.35

In quest’articolo la nostra Costituzione ha cercato di dare risposte ai problemi inerenti la questione sociale, da cui discende il rilievo particolare attributo al lavoro, considerato l’elemento indispensabile per promuovere la società.
Nello stato democratico l’elemento fondamentale è il lavoratore e considera il lavoro come diritto-dovere.
Nell’art.35 è stabilito come criterio generale il riconoscimento di un’uguale protezione a tutti tipi di lavoro. Ed è inclusa la conservazione del posto di lavoro e la garanzia d’occupazione.

ART.36

In quest’articolo vengono fissati i presupposti per una giusta retribuzione. Deve essere tenuto conto della qualità, quantità, e sufficienza (tale che conduca una vita dignitosa).
L’istituto degli assegni famigliari e le detrazioni fiscali sono i mezzi assicurati per legge al lavoratore per garantire il potere d’acquisto della sua retribuzione.

ART. 37

L’articolo garantisce la tutela specifica per le donne e i minori e stabilisce che siano riconosciuti gli stessi diritti e la stessa retribuzione che spetta al lavoratore. Vi sono garanzie offerte alla donna di poter adempiere alla sua essenziale funzione familiare.

COSTITUZIONE, ARTICOLI

ART. 38

Dall’articolo 38 discende il dovere dello Stato di provvedere ai cittadini più indifesi. Infatti l’articolo si riferisce all’assistenza appoggiando il diritto al mantenimento dei lavoratori non più attivi con mezzi adeguati.
Esiste un sistema assicurativo e prevenziale pubblico con cui viene garantita la protezione di fronte a eventi futuri contro eventuali rischi. Le assicurazioni sociali sono obbligatorie.
Lo stato tutela tutti i cittadini contro i rischi della vecchiaia con la pensione.

ART.39

Il testo costituzionale riconosce la libertà di associazione e tutti i cittadini sono liberi di costituire, aderire, o non aderire a qualcunque tipo di associazione purchè legale.

ART.40

Lo sciopero è una forma di protesta dei lavoratori che la Costituzione riconosce come un diritto. Trattandosi di un diritto ne consegue che il lavoratore che si astiene dalla prestazione lavorativa non può essere considerato inadempiente. Durante lo sciopero il rapporto di lavoro è sospeso e sono temporaneamente congelati anche gli obblighi delle parti.
Deve trattarsi di un’astensione collettiva, dichiarata da un’organizzazione sindacale.
Deve essere un’astensione volontaria. Sono consentita la propaganda, le assemblee all’interno dell’azienda per illustrare e dibattere i motivi dello sciopero; l’informazione e l’opera di persuasione non devono però trasformarsi in costrizioni, violando altrimenti la libertà di lavoro.

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ART.41

La Costituzione non è fondata né sul liberismo né sul socialismo, ma sul sociale.
L’interventismo dello Stato consista nel dare impulso all’iniziativa privata, integrandola con quella pubblica sia svolgendo una funzione di orientamento generale, attraverso la programmazione economica e per mezzo di controlli volti a realizzare fini sociali.

ART.42

Con questo articolo viene affermato il pluralismo economico; nel nostro ordinamento i beni possono essere di proprietà pubblica o privata.
Quando la proprietà è tanto consistente allora dovrebbe essere impiegata non solo per soddisfare i fini individuali del proprietario ma deve essere destinata a una funzione social anche a vantaggio della collettività. Nel nostro ordinamento il proprietario non gode più di quel “potere pieno ed esclusivo”.

ART.43

Dalla legge scaturisce l’obbligo per il proprietario di utilizzare i suoi beni, in modo tale da assicurare anche l’interesse della collettività. La proprietà privata può essere oggetto di espropriazione, salvo indennizzo, quando prevale l’interesse generale e nei casi previsti dalla legge. Da questo art. discende la possibilità di sottrarre ai privati, con la nazionalizzazione, la gestione di determinate attività economiche come ad esempio trasporti, energia o telecomunicazioni.

ART. 44

Prevede un particolare intervento dello stato riguardo alla proprietà terriera. Da qui si ebbe la rivoluzione agraria attuata dal 1950. In seguito si è provveduto alla bonifica e all’eliminazione del latifondo.

ART.45

Le disposizioni contenute nell’art. 45 mirano ad attribuire un valore particolare alla cooperazione.
Le cooperativa sono associazioni tra più persone che hanno interessi comuni. L’attività imprenditoriale viene esercitata direttamente dai lavoratori, dai consumatori, con il fine di produrre beni e offrire servizi. I soci si uniscono con lo scopo di gestire in comune accordo un’attività economica e procurarsi un vantaggio reciproco. Le società cooperative non hanno fini di lucro, ma procurano un utile alla collettività.

ART.46

L’intento di questo articolo è quello di introdurre qualcosa di nuovo nel rapporto di lavoro di lavoro, sostituendo al tradizionale concetto di “soggezione” quello di collaborazione Purtroppo l’art.46 non ha ottenuto una concreta realizzazione, solo qualche categoria di lavoratori ha il diritto ad essere informati in merito ai piani di sviluppo e di investimento dell’azienda.

ART.47

L’articolo 47 attribuisce un particolare rilievo alla raccolta del risparmio e all’esercizio del credito. L’attività creditizia è disciplinata per legge.

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