COSTITUZIONE ITALIANA COSTITUZIONE ITALIANA STATUTO ALBERTINO articolo C.I. articolo S.A. caratteristiche lunga, scritta, votata, rigida breve, elargita, flessibile forma di Stato repubblica democratica monarchia 1 2 sovranità popolo re 1 5 capo di Stato dichiara guerra, comanda forze armate, promulga leggi. Egli è eletto potere esecutivo, dichara guerra, comanda forze armate, fa trattati di pace. Il trono è ereditario 83,87 5 potere legislativo parlamento parlamento (+ re) 71-74 3 senato eletto ogni cinque anni a vita e di nomina regia 57 camera dei deputati eletto ogni cinque anni eletto ogni 6 anni 56 potere esecutivo pres. consiglio dei ministri ministri di nomina regia 95 5 potere giudiziario magistrati ordinari istituiti magistrati di nomina regia 101-110 diritto di voto suffragio universale (> 18) suffragio ristretto 51,56,57 religione stato laico cattolica 7,8 1 Il 4 marzo del 1848 Carlo Alberto concedeva ai suoi sudditi una carta costituzionale chiamata Statuto Albertino. Non le fu dato il nome di Costituzione per non confondere quella “concessione” con le costituzioni avute in seguito a rivoluzioni. Mentre nella nostra Costituzione per modificare un articolo bisogna seguire un iter molto lungo e complicato, nello Statuto Albertino la situazione era ben diversa: tutto era molto flessibile e un suo articolo poteva essere annullato da una semplice legge ordinaria. Questo naturalmente fu a favore del re, che poteva senza troppi problemi modificare qualsiasi articolo. Per lo stesso motivo trovò facile preda Benito Mussolini. C.I. 1) L'Italia è una Repubbluca democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. S.A. 2) Lo Stato è retto da un governo monarchico rappresentativo. Il trono è ereditario secondo la Legge salica. 4) La persona del re è sacra e inviolabile. 5)…egli è il capo supremo dello Stato C.I. 70) La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere S.A. 3) Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal re e da due Camere… Il potere esecutivo nella Repubblica italiana è esercitato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che “…dirige la politica generale del governo e ne è responsabile…”(art.95). Nello S.A., invece, è nelle mani di ministri, ma essendo essi scelti dal re, a lui “…solo appartiene il Potere esecutivo”(art.5). Idem per il potere giudizario. Il diritto di voto è oggi esteso a tutti i cittadini che abbiamo compiuto il 18esimo anno di età, senza nessuna distinzione. Lo S.A. invece prevedeva che potessero votare solo i cittadini di sesso maschile, che possedevano una certa cultura e un determinato patrimonio. Gli altri non potevano né votare né essere eletti. Il diritto fu ampliato per la prima volta a tutti (e a tutte) nel 1946, in occasione del referendum del 2 giugno in base al quale fu cambiata la forma di Stato da monarchia a repubblica. P Continua »
La Gerusalemme Conquistata di Torqu... guarda il video »