Diritto di Famiglia

Appunti sul diritto di Famiglia, Parentela, Matrimonio, Filiazione, Adozione, Successione. (3 pg - formato word) (0 pagine formato doc)

Appunto di matmat81
2.
Il Diritto di Famiglia - Parentela - Affinit?Matrimonio - Filiazione - Adozione - Successione 2. Il Diritto di Famiglia - Parentela - Affinit? Matrimonio - Filiazione - Adozione - Successione Per famiglia si intende l'insieme delle persone unite dal matrimonio e da vincoli di parentela stretta. Il matrimnio ?n atto giuridico con cui i coniugi si assumuno delle responsabilit?ra di loro e verso i figli. La famiglia ?ondata sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. La parentela ?l vincolo fra persone che discendono da uno stesso stipite (vincolo di sangue). La parentela pu?sere: in linea retta (nonno-figlio-nipote); in linea collaterale (fratelli-zii-cugini).
La parentela ha rilevanza giuridica entro il sesto grado. 2.1. L'Affinit?b> L'affinit? il vincolo esistente, a seguito del matrimonio, fra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. I suoceri sona “affini” di primo grado. I cognati sono affini di secondo grado 2.2. Il Matrimonio Il matrimonio si costituisce con la volont?iberamente e pubblicamente espressa da parte di un uomo e di una donna. Vi sono delle condizioni per “l'esistenza” del matrimonio. Se mancano i seguenti requisiti, infatti, il matrimonio ?u>nullo (cio?ldquo;non esiste”). Esso pu?sere dichiarato inesistente dall'Autorit?iudiziaria. Questi requisiti sono: la diversit?i sesso degli sposi; il loro consenso; la celebrazione pubblica, solenne, davanti all'Ufficiale di Stato Civile. Vi sono poi delle condizione per la “validit?dquo; del matrimonio che, se non sono rispettate, danno luogo allo “annullamento”, da parte dell'autorit?iudiziaria. Queste condizioni sono: l'et?b>: gli sposi devono avere raggiunto la maggior et?e soltanto per gravi motivi, il Tribunale pu?mettere il matrimonio a chi ha compiuto; la capacit?entale: non pu?ntrarre matrimonio l'interdetto per infermit?i mente; la libert?i sato: non devono esserci ststi vincoli matrimoniali precedenti, civilmente validi; la mancanza di vizi del consenso: la volont?spressa dagli sposi deve essere libera e non soggetta a minacce fisiche o morali; l'assenza di determinati vincoli di parentela. N.B.: c'?ifferenza fra NULLO e ANNULLABILE: nullo significa inesistente fin dal principio, annullabile ?nvece dal momento della sentenza del giudice. Variano quindi anche i rapporti patrimoniali. Infine, per la “regolarit?dquo; del matrimonio, in assenza delle quali formalit?ono previste sanzioni a carico degli sposi e dell'Uficiale di Stato Civile, devono sussistere le seguenti condizioni: l'osservanza del lutto vedovile: la donna non pu?ntrarre un nuovo matrimonio se non dopo trecento giorni dallo scioglimento o annullamento del precedente matrimonio (ci?r garantire, in caso di gravidanza, la presunzione di paternit?el primo marito); l'osservanza delle formalit?reliminari: cio?e pubblicazioni che devono essere fatti prima della celebrazione, per consentire a chi ne ha interesse di opporvisi; la competenza dell'Ufficiale di Stat